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La convenzione


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Convenzione sui diritti dell'Infanzia.pdf

I bambini hanno diritto a un'esistenza dignitosa, a essere amati, curati e protetti e ad avere voce in capitolo sulla loro vita. A tutela di questi diritti, dal 1989 vi è la Convenzione sui diritti dell'Infanzia delle Nazioni Unite applicabile a livello mondiale.

Convenzione sui diritti dell'Infanzia delle Nazioni Unite

 

Preambolo: principi fondamentali

Nel preambolo, vengono ricordati i principi fondamentali delle Nazioni Unite e le disposizioni particolari di determinati trattati e testi sui diritti dell'uomo; in specie, viene menzionato il riconoscimento del fatto che il bambino, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, necessita di una particolare protezione e di cure speciali; inoltre, viene affermata più rigorosamente la responsabilità di fondo della famiglia per quanto concerne l'assistenza e la protezione, la necessità di una protezione giuridica ed extragiuridica prima e dopo la nascita, l'importanza e il rispetto dei valori culturali della comunità del bambino e l'importanza della cooperazione internazionale per la realizzazione di questi diritti dell'infanzia.

Articolo 1: Definizione di bambino

S'intende per bambino (o, nel termine adottato dalla Convenzione, fanciullo) ogni essere umano di età inferiore ai diciotto anni, a meno che le leggi del suo Stato prevedano una maggiore età anticipata.

Articolo 2: Divieto di discriminazione

Gli Stati si impegnano a garantire tutti i diritti a ogni bambino senza distinzione alcuna. Lo Stato ha l'obbligo di tutelare il fanciullo da qualsiasi forma di discriminazione. Gli Stati s'impegnano a non violare alcun diritto del bambino e adottano ogni misura appropriata per garantire l'attuazione delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 3: Interesse superiore del bambino

In tutte le decisioni riguardanti i bambini, l'interesse superiore del bambino deve costituire oggetto di primaria considerazione. Gli Stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e l'assistenza necessarie al suo benessere, nel caso in cui i genitori o altre persone responsabili non adempissero il proprio dovere.

Articolo 4: Attuazione dei diritti

Gli Stati si impegnano ad assicurare l'attuazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione.

Articolo 5: Orientamento del bambino e sviluppo delle sue capacità

Gli Stati rispettano i diritti e le responsabilità dei genitori e dei membri della famiglia allargata di impartire al bambino l'orientamento e i consigli necessari, in modo consono all'evoluzione delle sue capacità.

Articolo 6: Diritto innato alla vita

Gli Stati roconoscono il diritto innato alla vita di ogni fanciullo e si impegnano a garantire la sua sopravvivenza e il suo sviluppo.

Articolo 7: Nome e nazionalità

Il bambino ha diritto a un nome e a una nazionalità.

Articolo 8: Tutela dell'identità

Gli Stati hanno l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali relativi all'identità del fanciullo (nome, nazionalità, relazioni familiari) e, se del caso, di fornire assistenza e tutela affinché venga ristabilita l'identità.

Articolo 9: Separazione dai genitori

Il bambino ha diritto di vivere con i genitori, a meno che la separazione non risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. In caso di separazione da entrambi i genitori o da uno di essi, il bambino ha diritto di mantenere relazioni personali con ambedue i genitori. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato, lo Stato in questione ha l'obbligo di fornire le informazioni sul luogo in cui si trovi il membro della famiglia.

Articolo 10: Riunificazione della famiglia

Il fanciullo e i suoi genitori hanno il diritto di lasciare qualsiasi paese e di far ritorno nel proprio ai fini della riunificazione della famiglia e del mantenimento delle relazioni personali tra figli e genitori.

Articolo 11: Trasferimenti illeciti e mancato rientro

Gli Stati adottano misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli e il loro mancato rientro da parte di un genitore o persone terze.

Articolo 12: Opinione del bambino

Il bambino ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione in merito alle questioni e ai procedimenti che riguardano la sua persona nella certezza che tale opinione venga tenuta in debito conto.

Articolo 13: Libertà di espressione

Il bambino ha diritto di ricevere e diffondere informazioni e idee, e di esprimere il proprio convincimento, fatte salve le libertà altrui.

Articolo 14: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Il bambino ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione nel rispetto del ruolo di guida dei genitori e delle limitazioni previste dalle leggi nazionali.

Articolo 15: Libertà di associazione

Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di riunione, purché siano salvaguardati i diritti altrui.

Articolo 16: Protezione della vita privata

Il bambino ha diritto a non essere sottoposto a interferenze nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua abitazione o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore.

Articolo 17: Accesso alle informazioni

Gli Stati riconoscono l'importante funzione dei mass-media nella diffusione di informazioni atte a promuovere il benessere morale, la conoscenza di altri popoli, l'intesa tra i popoli e il rispetto della propria cultura. Gli Stati devono promuovere adeguate misure di incoraggiamento e tutelare il fanciullo contro l'informazione e i materiali che nuocciano al suo bene.

Articolo 18: Reponsabilità dei genitori

Vige il principio secondo cui la responsabilità di allevare il fanciullo incombe in primo luogo a entrambi i genitori. Gli Stati hanno l'obbligo di fornire un'adeguata assistenza ai genitori nell'adempimento delle loro responsabilità.

Articolo 19: Protezione da maltrattamenti

Gli Stati debbono garantire al fanciullo la necessaria protezione contro qualsiasi forma di maltrattamento da parte dei genitori o da altre persone che l'hanno in cura, e offrire programmi di prevenzione e di cura.

Articolo 20: Protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare

Il bambino che non vive nel suo ambiente familiare ha diritto a una speciale protezione da parte dello Stato, che deve inoltre garantire al fanciullo la continuità della protezione anche in caso di affidamento o di collocamento in un'istituzione per l'infanzia tenendo conto della sua origine culturale.

Articolo 21: Adozione

Gli Stati che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono verificare che l'interesse superiore del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia, che sussistano tutte le garanzie del caso e che le autorità competenti abbiano rilasciato le necessarie autorizzazioni.

Articolo 22: Bambini rifugiati

Il bambino considerato rifugiato o richiedente l'asilo ha diritto a una protezione speciale. A tal fine, gli Stati cooperano con le organizzazioni a cui incombe il mantenimento della protezione.

Articolo 23: Bambini disabili

Il bambino disabile ha diritto a cure speciali e a un'educazione e formazione adeguate, che promuovano la sua autonomia e facilitino la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.

Articolo 24: Servizi sanitari e medici

Gli Stati riconoscono al bambino il diritto al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute e il diritto all'accesso a centri medici e riabilitativi. È attribuita un'importanza primaria all'assistenza sanitaria di base, alla prevenzione, all'informazione della popolazione e alla riduzione del tasso di mortalità infantile. Inoltre, gli Stati devono contribuire all'abolizione delle pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei bambini. Infine, viene sottolineata la necessità della cooperazione internazionale per l'affermazione di questo diritto.

Articolo 25: Riesame di un ricovero

Ogni bambino ricoverato dalle autorità competenti al fine di garantirgli le necessarie cure, l'assistenza e la tutela ha diritto a un riesame periodico di tutte le circostanze relative alla sua sistemazione.

Articolo 26: Sicurezza sociale

Gli Stati riconoscono al bambino il diritto di beneficiare della sicurezza sociale.

Articolo 27: Livello di vita

Il bambino ha diritto a un livello di vita sufficiente. La responsabilità primaria di assicurare le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo spetta ai genitori; gli Stati devono adottare appropriate misure al fine di garantire l'attuazione di questo diritto da parte dei genitori, se necessario fornendo un'assistenza materiale per il sostentamento.

Articolo 28: Educazione

Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e si impegnano a offrire almeno un'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti. La disciplina scolastica dev'essere impartita nel rispetto della dignità umana del bambino. Particolare importanza viene attribuita alla cooperazione internazionale in materia di educazione, al fine di promuovere l'affermazione di questo principio.

Articolo 29: Obiettivi dell'educazione

Gli Stati concordano sui seguenti obiettivi di fondo dell'educazione: la promozione dello sviluppo della personalità del fanciullo e dei suoi talenti, la preparazione a una vita attiva da adulto, il rispetto dei diritti dell'uomo e dei valori culturali e nazionali del suo paese e degli altri paesi.

Articolo 30: Bambini di minoranze e di origine autoctona

Il bambino che appartenga a una minoranza o di origine autoctona ha il diritto di avere la propria vita culturale, di professare la propria religione e di avvalersi della propria lingua.

Articolo 31: Tempo libero, attività ludiche e culturali

Ogni bambino ha diritto al tempo libero, al gioco e a partecipare alla vita culturale e artistica.

Articolo 32: Lavoro minorile

Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo a essere protetto contro qualsiasi lavoro che possa pregiudicare la sua salute, la sua educazione o il suo sviluppo. Inoltre, gli Stati fissano l'étà minima per un impiego e norme relative alle condizioni di lavoro.

Articolo 33: Consumo e spaccio di stupefacenti

Il bambino ha diritto a essere protetto dall'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, e contro la produzione illegale e il traffico di tali sostanze.

Articolo 34: Sfruttamento sessuale

Il bambino ha diritto a essere protetto dalla violenza e da tutte le forme di sfruttamento sessuale, compresa la prostituzione e la partecipazione a produzioni pornografiche.

Articolo 35: Vendita, traffico e rapimento

Gli Stati devono prendere ogni misura appropriata per impedire il rapimento, la vendita e il traffico di fanciulli.

Articolo 36: Altre forme di sfruttamento

Il bambino ha diritto a essere protetto contro tutte le forme di sfruttamento non menzionate negli articoli 32, 33, 34 e 35.

Articolo 37: Tortura e privazione della libertà

Nessun bambino dev'essere soggetto a tortura, a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, né alla privazione illegale o arbitraria della libertà. Inoltre, è vietata l'irrogazione della pena capitale e dell'ergastolo. Qualsiasi fanciullo privato della libertà va trattato con rispetto della sua dignità e detenuto separato dagli adulti, deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia e il diritto di potersi avvalere dell'assistenza legale o di qualisiasi altra natura.

Articolo 38: Conflitto armato

Gli Stati si impegnano a rispettare e a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario relative ai bambini. Vige il principio per cui nessun fanciullo di età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità o venga reclutato nelle forze armate. Gli Stati devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.

Articolo 39: Reinserimento sociale

Gli Stati adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di conflitto armato, tortura, abbandono, sfruttamento o maltrattamento.

Articolo 40: Giurisdizione minorile

Ogni bambino sospetto o accusato di aver infranto la legge ha diritto al rispetto dei suoi diritti fondamentali, in particolare il diritto a un procedimento equo e all'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa. Inoltre, gli Stati si impegneranno a evitare il ricorso a un procedimento giudiziario e al trattamento istituzionale ogni qual volta ciò risulti possibile e auspicabile.

Articolo 41: Rispetto delle normative vigenti
Vige il principio per cui è data preminenza a qualsiasi normativa contenuta nella legislazione di uno Stato parte oppure nel diritto internazionale in vigore in quello Stato che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del bambino.

Articolo 42 al 54: Applicazione ed entrata in vigore

Le disposizioni degli articoli da 42 a 54 riguardano i seguenti punti:

  1. l'obbligo di ogni Stato di far conoscere diffusamente presso gli adulti e i bambini i principi e le norme della Convenzione.
  2. l'istituzione di un Comitato sui diritti del fanciullo, composto di 10 esperti, a cui compete il controllo dei rapporti che gli Stati parti si impegnano a sottoporre allo stesso, la prima volta entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e, successivamente, ogni cinque anni. La Convenzione entra in vigore con la ratifica da parte di 20 Stati. All'entrata in vigore, fa seguito l'elezione del Comitato.
  3. Gli Stati parti si impegnano a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.
  4. Il Comitato può formulare raccomandazioni per l'attuazione di studi particolari inerenti ai diritti dei bambini, e sottoporre i suoi suggerimenti e le sue raccomandazioni agli Stati parti interessati e all'Assemblea generale.
  5. Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale, le agenzie specializzate delle Nazioni Unite (come l'OIL, l'OMS e l'UNESCO) e l'UNICEF hanno il diritto di partecipare ai lavori del Comitato. Queste organizzazioni, come pure qualsiasi altro organismo competente, comprese le organizzazioni non-governative con statuto consultivo presso le Nazioni Unite e le organizzazioni delle Nazioni Unite come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, possono fornire al Comitato pareri sull'applicazione della Convenzione e sottoporre rapporti per un'attuazione ottimale delle disposizioni della Convenzione.